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Il trattamento economico

lavoratori sospesi in cigo hanno diritto all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata in caso di normale attività, nelle ore non prestate dalle 0 alle 40 ore settimanali .
Tale integrazione non può superare il limite massimo mensile, variabile a seconda della retribuzione di riferimento, stabilita annualmente con decreto ministeriale.
Il limite fissato per il
2001, è pari a:
- 1.471.235 di lire, per i lavoratori che hanno una retribuzioni annuale di riferimento di 38.194.896 di lire
- 1.768.283 di lire per lavoratori che hanno una retribuzione annuale di riferimento superiore.


Tredicesima, quattordicesima, premi feriali
Si intendono compresi, nel massimale retributivo mensile, i ratei di istituti differiti relativi ai periodi di Cigo.
Per stabilire l’incidenza della Cigo sugli istituti differiti si divide l’importo complessivo della retribuzione per 2000, (ore lavorabili in un anno) trovando una paga oraria convenzionale.
Dalle 2000 ore convenzionali si sottraggono le ore di cassa e le restanti si moltiplicano per la paga oraria sopra determinata senza alcuna riduzione.

Esempio di calcolo della tredicesima:
Dati:
- retribuzione oraria 11.560,69 lire
- ore cigo nell’anno: 432
Si calcolano:
11.560,69 X 173 = tredicesima mensilità 2.000.000
Paga oraria convenzionale 2.000.000 : 2000 = 1.000
2000 - 432 = 1568 ore
1000 lire x 1568 ore = quota di tredicesima spettante: 1.568.000 lire

Ferie
Qualora la Cigo assuma per il lavoratore carattere continuativo, di norma, non maturano le ferie. Tuttavia quasi sempre la Cigo si svolge a rotazione settimanale o quindicinale fra i vari lavoratori.
In tal caso vi sono diversi orientamenti interpretativi. Quello sostenuto in modo particolare dalle organizzazioni sindacali, prevede la maturazione dell’intero periodo di ferie nel caso in cui il lavoratore, nel corso del mese, possa vantare un’attività lavorativa per un periodo superiore alla metà del mese stesso; oppure nel caso in cui il lavoratore sia sospeso a orario ridotto (esempio: Cigo per 20 ore alla settimana).
Un secondo orientamento, sostenuto in modo particolare dalle organizzazioni padronali, prevede sempre una riduzione delle ferie proporzionale al minor orario prestato. E’ sempre utile, per evitare un possibile contenzioso, giungere ad accordi sindacali in azienda.

Permessi retribuiti per riduzione di orario di lavoro ed ex-festività
Di norma valgono le regole già individuate per le ferie.

Festività
Qualora durante il periodo di Cigo cadano delle festività, ai lavoratori compete il seguente trattamento:

OPERAI- ai lavoratori sospesi in Cigo da meno di due settimane compete il pagamento di tutte le festività civili e religiose comprese quelle di sabato e domenica a cura del datore di lavoro;
- ai lavoratori sospesi da almeno due settimane le festività infrasettimanali sono retribuite a carico della Cigo, mentre le festività di sabato e domenica non sono retribuite;
- tuttavia le festività del 25 aprile e del 1° maggio devono essere sempre retribuite a cura del datore di lavoro qualunque sia il periodo di sospensione dal lavoro.

Le festività sono comprese nell'integrazioine salariale


La malattia e l’infortunio
Nel passato è stata notevole la controversia circa il trattamento dovuto al lavoratore che si ammalava durante i periodi di Cig. La Corte Costituzionale, in una sentenza del 1987, si è pronunciata equiparando i periodi di Cig ai periodi di effettiva attività lavorativa.
Anche l’Inps riconosce l’indennizzo della malattia sia che questa intervenga prima che durante la sospensione per Cigo. Ricordiamo peraltro che qualora il lavoratore si ammalasse durante la sospensione, dovrà prontamente avvisare l’azienda e spedire i certificati medici nei tempi previsti nonchÈ rispettare le fasce di reperibilità. Per quanto riguarda l’infortunio lo stesso prevale sulla Cassa integrazione. L’importo corrisposto come Cigo sarà soggetto alle ritenute previdenziali già previste per gli apprendisti, per il 1994 (sino ad oggi) tale ritenuta è pari al 5,54%, si procederà quindi al calcolo delle ritenute fiscali nella misura e per le percentuali stabilite per legge.

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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