Il panorama della giurisprudenza di merito
Il panorama della giurisprudenza di merito, in materia di risarcimento danni conseguenti ad infortuni sul lavoro, continua a proporre nuovi orientamenti nel difficile compito di ridisegnare “punti di equilibrio” degli interessi coinvolti nelle vicende risarcitorie (danneggiato, responsabile ed eventuale assicuratore, ente previdenziale che ha provveduto ad erogare prestazioni).
Sembra opportuno segnalare in proposito una recente pronuncia del Tribunale di Vicenza – sezione lavoro che, oltre a riassumere quelli che possono essere definiti gli approdi maggiormente condivisi, propone un’interessante “soluzione” al calcolo del c.d. “danno differenziale”, materia sulla quale si sono confrontate di recente diverse impostazioni.
Il Tribunale di Vicenza aderisce all’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza (tra le molte App. Torino, Lav. sent. n. 1639 del 23.11.2004; Trib. Bassano del Grappa, Lav., sent. n. 65 del 2.12.2005; Trib. Pinerolo, Lav., sent. n. 296 del 27.4.2004; Trib. Genova, Lav., sent. 27.4.2004; Trib. Treviso, Lav., sent. 21.4.2005) che riconosce la possibile esistenza di un danno c.d. differenziale in conseguenza della diversa natura dell’intervento previdenziale rispetto al risarcimento del danno chiedibile al responsabile (di diverso avviso – come già pubblicato in questa rivista - Trib. Torino Lav., sent. n. 3393 del 23.5.2003; Trib. Vicenza, Lav., sent. n. 82 del 3.6.2004, Trib. Vicenza, Lav. sent. n. 96 del 5.4.2005).
La novità è tuttavia costituita dal metodo di calcolo del danno differenziale in quanto “occorre (…) procedere alla determinazione del danno secondo i criteri civilistici, per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’Inail, riconoscendo in favore del lavoratore l’eventuale differenza. Tuttavia, per le ipotesi di invalidità pari o superiore al 16%, in cui l’Inail eroga una rendita riferita per una quota al danno biologico e per l’altra alle conseguenze patrimoniali dell’inabilità permanente, il raffronto deve essere operato non posta per posta, ma avuto riguardo all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori, esatto il disposto dei commi 6° e 7° dell’art. 10 del DPR n. 1124/1965 (v. Cass. n. 10035 del 25.5.2004) e considerato inoltre che una diversa soluzione è suscettibile di comportare un ristoro superiore all’ammontare del danno effettivamente patito” (come dalla motivazione della sentenza).
Più oltre nella sentenza infatti all’ammontare monetario complessivo del danno biologico (calcolato secondo le tabelle in uso del Tribunale) e del danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa, viene sottratto – ai fini del calcolo del “danno differenziale” spettante al lavoratore - la somma del valor capitale complessivo della rendita riconosciuta dall’INAIL e dei ratei di rendita erogati fino al calcolo del valor capitale.
La sentenza muove in primo luogo dal dato formale dell’art. 10, comma 7, del T.U. 1124/65 il quale dispone che “quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell’art. 66 e ss.” e dalla necessità di evitare una eventuale locupletazione dell’infortunato oltre al danno effettivamente patito.
L’argomentazione che sta alla base della pronuncia è la seguente: a seguito della riforma del 2000 nella copertura indennitaria a carico dell’Ente previdenziale è entrato il danno biologico unitamente al danno patrimoniale (del precedente regime indennitario); ne consegue che non è propriamente corretto parlare di “danno biologico differenziale” e di “danno patrimoniale differenziale” nei casi di infortunio su lavoro, bensì di “danno differenziale complessivo (biologico e patrimoniale)”.
Tale danno differenziale è dato dalla differenza fra la somma delle voci di danno civilistiche riconoscibili in concreto all’infortunato e la somma delle corrispondenti indennità conseguenti a voci di danno indennizzate dall’Inail.
In buona sostanza, tanto è irrilevante il disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 “a monte” ai fini del calcolo del danno civilistico, essendo la norma scritta solo al fine specifico di determinare l’ammontare delle indennità di tipo previdenziale, tanto deve essere irrilevante l’imputazione fatta dall’ente previdenziale delle somme erogate (purché all’interno delle voci di ristoro biologico e patrimoniale).
Infatti, dal disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 non nasce alcuna presunzione di danno biologico permanente propriamente civilistico (le tabelle medico legali dell’INAIL non sono adottate quale parametro legale per la determinazione del valore del danno biologico nel campo civile), né di danno patrimoniale civilistico (dovendo questo essere dimostrato secondo i principi comuni sulla dimostrazione del danno patrimoniale); se così è allora anche l’ammontare complessivo dell’indennizzo INAIL non ha da essere “scorporato” nelle voci del danno biologico e patrimoniale.
L’operazione interpretativa è resa possibile anche da fatto che elemento comune per il ristoro del danno biologico e del danno patrimoniale è il valore monetario con il quale viene effettuata la liquidazione.
Ovviamente rimangono fuori dal calcolo del danno differenziale quelle voci di danno (biologico al di sotto dell’intervento previdenziale, biologico c.d. “temporaneo”, danno morale, altre voci di danno) che non rientrano nella copertura degli indennizzi dell’Inail.
Occorre rilevare che negli stessi termini si era già espresso il Tribunale di Bassano del Grappa, sezione Lavoro (est. Attanasio), con la sentenza n. 59 del 24.1.2006.
Tale soluzione interpretativa – ora espressamente formulata – si ritrova in altre pronunce della giurisprudenza di merito che affrontano il problema del calcolo del danno differenziale (Trib. Rovereto, Lav., sent. n. 18 del 10.5.2005; Trib. Milano, II Civ., sent. n. 5298 del 10.5.2005) ed è in linea con un orientamento già presente nella dottrina (proprio nel senso propugnato: A. De Matteis, “L’evoluzione del sistema previdenziale in materia di danno alla persona. La regola dell’esonero e le eccezioni. Il danno complementare e differenziale” e L. La Peccerella, “I rapporti tra indennizzo e risarcimento del danno da menomazione dell’integrità psico – fisica” – Atti del Convegno su “Il danno biologico, “differenziale”, morale ed esistenziale dopo il D.Lgs. n. 38/2000” in Rassegna Giurisprudenza Lavoro del Veneto, anno 10, n.1).
L’effetto che tale orientamento produce è sicuramente una maggior semplificazione nel calcolo delle singole voci da risarcire e nelle voci da riconoscere all’Ente previdenziale; occorrerà ora vedere se tale nuovo “punto di equilibrio” potrà costituire un riferimento interpretativo per le pronunce che seguiranno, o se, dovremmo aspettarci nuovi sviluppi in questa materia.
Tratto da: (Altalex, 19 febbraio 2007. Nota di Rolando Dalla Riva) http://www.altalex.com