
Proposta di LEGGE VERGOGNA alla Camera dei Deputati
Mentre la legge sulla CLASS ACTION rimane da anni nel cassetto.....la politica al servizio dei poteri forti propone una vergognosa legge, per chiedere il risarcimento danni a coloro (comitati, Movimenti) che si oppongono alle grandi opere. Tutti i comitati e tutti i movimenti devono rispondere.
- CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI: SCANDROGLIO, ABELLI, ABRIGNANI, ANGELI, ANTONIONE, APREA, ARACRI, ARACU, ARMOSINO, BARANI, BARBA, BECCALOSSI, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BERNINI BOVICELLI, BERRUTI, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BIANCONI, BIASOTTI, BOCCIARDO, BONCIANI, CALABRIA, CALDORO, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CERONI, CESARO, CICCIOLI, CICU, CONTE, COSTA, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DE LUCA, DEL TENNO, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DI BIAGIO, DI CENTA, DI VIRGILIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, DISTASO, FAENZI, FALLICA, RENATO FARINA, GREGORIO FONTANA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORMICHELLA, ANTONINO FOTI, FUCCI, GALATI, GARAGNANI, GAVA, GIRLANDA, GOLFO, GOTTARDO, HOLZMANN, IANNARILLI, IAPICCA, JANNONE, LA LOGGIA, LA MALFA, LAFFRANCO, LAINATI, LANDOLFI, LEHNER, LISI, LUNARDI, MARINELLO, GIULIO MARINI, ANTONIO MARTINO, MAZZONI, MILANATO, MILANESE, MINASSO, MOLES, MORONI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NASTRI, NOLA, ORSINI, PAGANO, PAGLIA, PAPA, PAROLI, PATARINO, PECORELLA, PELINO, MARIO PEPE (PdL), PIANETTA, PICCHI, PILI, PISO, POLIDORI, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAVETTO, ROMELE, LUCIANO ROSSI, ROSSO, RUBEN, PAOLO RUSSO, SAMMARCO, SANTELLI, SBAI, SCELLI, SIMEONI, SISTO, SOGLIA, SPECIALE, STANCA, STASI, STRADELLA, TADDEI, TESTONI, TORRISI, TORTOLI, TOTO, VALDUCCI, VALENTINI, VELLA, VERSACE, VESSA, VIGNALI.
- Modifica all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di responsabilita' processuale delle associazioni di protezione ambientale. (Presentata il 10 marzo 2009)
ONOREVOLI COLLEGHI ! ' Se, da un lato, la spinta ambientalista ha determinato un continuo sviluppo della normativa di settore che regola gran parte delle attivita' che determinano un qualche tipo di impatto ambientale sul territorio nazionale, dall'altro lato, le istanze ambientaliste hanno contribuito alla crescita di una diffusa attenzione al ' territorio di riferimento ' che, all'interno della societa' civile, ha originato con sempre maggior frequenza comportamenti di protesta contro le scelte infrastrutturali sviluppate da soggetti pubblici e privati.
Tali proteste, conosciute con l'acronimo ' Nimby' ('Not in my back yard '), determinano un ritardo costante del ' cantiere Italia '. I dati del progetto ' Nimby', gestito dall'Agenzia di ricerche in Forum formazione e societa' (ARIS), indicano che il 2007 ha registrato una situazione cronica di stallo nella costruzione di grandi opere, con 193 infrastrutture oggetto di protesta.
Rigassificatori, termovalorizzatori, corridoi ferroviari, centrali a biomasse, elettrodotti, autostrade, discariche, inceneritori: qualunque fosse il progetto, il fermo alla sua realizzazione e' stato disposto sempre per le stesse ragioni. Un ricorso al giudice amministrativo e' sufficiente a impedire o a ritardare la realizzazione di opere pubbliche, senza che sia previsto alcuno strumento di responsabilizzazione delle associazioni di protezione ambientale, le quali, talvolta, presentano ricorsi pretestuosi, con il solo e unico scopo di impedire la realizzazione dell'opera pubblica.
Il dilagare di questo fenomeno ritarda (e spesso paralizza) la realizzazione di gran parte degli interventi pubblici in programma nei settori dell'energia, dei trasporti, dello smaltimento rifiuti, della depurazione e della stessa edilizia residenziale e terziaria. Il problema di fondo sembra consistere nel fatto che tali opere infrastrutturali, progettate per generare nel tempo benefi'ci e vantaggi per un'utenza vasta (spesso per l'intera collettivita' nazionale), determinano disagi concentrati sulle comunita' situate nelle piu' immediate vicinanze della stessa opera.
Questa originale forma di ' egoismo territoriale ' mantiene solo parzialmente l'originale matrice ambientalista: la sua esplicitazione in comportamenti di aperto conflitto finisce, infatti, per penalizzare la stessa realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di politica ambientale.
Pertanto, sembra doveroso un intervento legislativo volto a responsabilizzare l'attivita' delle associazioni di protezione ambientale, al fine di evitare che ricorsi amministrativi, manifestamente infondati, siano presentati al solo fine di ritardare la realizzazione di opere pubbliche. Per fare cio' si prevedono la responsabilita' delle stesse associazioni per lite temeraria e il conseguente risarcimento del danno a vantaggio della pubblica amministrazione.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante le norme in materia di danno ambientale:
1) all'articolo 13 individua le associazioni di protezione ambientale legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l'interesse ambientale; esse sono, pertanto, legittimate a impugnare anche atti a contenuto urbanistico purche' idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente, anche se lo specifico bene non sia sottoposto ad alcun vincolo (paesistico, archeologico, idrogeologico eccetera);
2) all'articolo 18 attribuisce alle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 il potere di intervento e la potesta' di impugnare gli atti illegittimi lesivi del ' bene-ambiente '.
Tuttavia, la modifica di tale legge non puo' non tenere conto dell'orientamento del legislatore nel cosiddetto ' decreto anti-crisi ', decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2: l'articolo 20 di tale decreto prevede, infatti, un iter accelerato per le opere pubbliche ritenute prioritarie ' per lo sviluppo economico del territorio ', la nomina di commissari straordinari delegati che dovranno vigilare su tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e che, quindi, seguiranno ogni progetto con poteri sostitutivi delle amministra-zioni interessate, ma, soprattutto, l'abolizione della facolta' sospensiva del tribunale amministrativo regionale (TAR).
Lo snellimento delle procedure non permettera' piu' che sia il TAR a decidere se un'opera si debba fare o meno: con le nuove norme vengono accorciati i tempiu' per il ricorso contro le decisioni del commissario straordinario delegato. Il cantiere, pertanto proseguira' nei suoi lavori e se il ricorrente dimostrera' di avere ragione otterra' un indennizzo.
- PROPOSTA DI LEGGE ART. 1.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni, individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, sia respinto, alle associazioni soccombenti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave si applicano le disposizioni dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
5-ter. comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13, sia respinto perche' manifestamente infondato, il giudice condanna le associazioni soccombenti al risarcimento del danno oltre che alle spese del giudizio'.
Tratto da: nocoketarquinia (Tratto da http://www.cittafutura.net/)