Superamento del periodo di comporto e responsabilità del datore di lavoro
Se l’infermità è causata o aggravata dalle condizioni di lavoro, in violazione del dovere di protezione
ex art. 2087 c.c., il superamento del periodo di comporto non legittima il recesso. (Corte di
Cassazione 19 dicembre 2006, n. 27105).
Principio corretto ed esatto. Il caso più comune è quello della malattia professionale. E’ evidente
che, in caso di malattia professionale, cioè di malattia conseguente ad un comportamento o ad
una omissione del datore di lavoro, questa non può “contare” agli effetti del computo dei giorni
utili a calcolare il periodo di comporto. Può accadere (ed è accaduto) che il lavoratore si ammali e
superi il periodo di comporto, e ciò a causa di un ambiente di lavoro malsano o di una lavorazione
che gli abbia appunto provocato una malattia professionale (pensiamo al caso tipico delle
donne affette da tunnel carpale). In tal caso è del tutto evidente che il comporto non può decorrere.
Si ha addirittura il caso del lavoratore che viene licenziato per supero di detto periodo, e a cui,
dopo il licenziamento, sia stata riconosciuta dall’Inail la malattia professionale. E’ bene allora ricordare
che non in tutti questi casi il Giudice riconoscerà la illegittimità del licenziamento, ma solo
quando il lavoratore dimostra di avere notiziato l’azienda, prima del licenziamento, di avere inoltrato
all’Inail la pratica per il riconoscimento. In sostanza, se il datore di lavoro era a conoscenza
che pendeva la domanda di malattia professionale, licenzia il lavoratore a suo rischio e pericolo,
perché è cosciente che la malattia potrebbe non potersi conteggiare nel comporto, ma se ne era
all’oscuro, perché il lavoratore mai l’aveva notiziato, il licenziamento rimane valido.